La legge di bilancio 2020 ha introdotto un’importante novità per i consumatori: una norma che impone ai fornitori di telefonia, comunicazione elettronica, energia elettrica, gas e acqua di pagare una penale del 10% delle somme fatturate illegittimamente.
Si tratta dell'art. 1 comma 292 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che dovrebbe incentivare i consumatori ad attivarsi per ottenere quanto è loro dovuto, tanto più che, anche in caso di importi contestati di minima entità, l’indennizzo spettante al cliente non sarà mai inferiore a 100,00 euro.
Le violazioni compiute dal gestore possono riguardare le modalità di rilevazione dei consumi (ad esempio, trascurando l’autolettura comunicata dal cliente), le modalità fatturazione e di esecuzione dei conguagli (ad esempio, non effettuando la dovuta rateizzazione degli importi). Altre violazioni possono riguardare addebiti di spese non giustificate e di costi per consumi, servizi o beni non dovuti (non è raro, per esempio, ricevere una bolletta anche dopo aver trasferito l’utenza ad un altro gestore).
Dopo aver riscontrato una di queste irregolarità nella bolletta, il cliente dovrà contestare al fornitore gli addebiti illegittimi e richiedere il pagamento della penale inviando una raccomandata AR o una Pec.
La legge prevede che, a scelta dell'utente, le somme potranno essere stornate nelle fatturazioni successive o, in alterativa, si potrà richiedere al gestore di effettuare un apposito versamento.
Il fornitore dovrà pagare le somme entro un termine non superiore a 15 giorni dall'accertamento, o dal riscontro positivo alla dichiarazione trasmessa dall'utente.
Se il fornitore non risponderà oppure negherà l’irregolarità degli addebiti, il consumatore dovrà rivolgersi alla Autorità garante competente per il servizio a cui si riferisce la bolletta contestata.
Nel caso in cui la conciliazione fallisse, a quel punto non resterà che rivolgersi al Giudice di Pace per veder riconosciuti i propri diritti.
13 gennaio 2020