Per capire se la cartella che ci è stata recapitata sia legittima o, al contrario, possa essere impugnata, la prima cosa da fare è leggere con attenzione la pagina dove è riportato il dettaglio degli addebiti. La tabella presente in questa sezione, infatti, illustra il motivo per cui si è ricevuta la cartella, fornendo informazioni utili a verificare la regolarità della richiesta di pagamento.
Questo prospetto, nel quale è indicato l'ente che ha emesso il ruolo e la data in cui questo è stato reso esecutivo, contiene gli estremi del verbale di violazione alle norme del Codice della Strada che non risulta pagato: vi si trova riportato il giorno e il luogo in cui è avvenuta la presunta infrazione, la targa del veicolo, la norma violata e la data di notifica della multa.
Se il destinatario della cartella, acquisite le suddette informazioni, ritiene di non aver mai ricevuto il verbale di violazione, la notifica di quest'ultimo potrebbe essere irregolare, di conseguenza potrà chiedere al giudice competente l’annullamento della cartella.
Ciò in quanto la riscossione, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa dei destinatari degli atti, deve rispettare una sequenza per effetto della quale l'omissione della notifica di un atto presupposto (il verbale) costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato (la cartella).
È preferibile non affidarsi soltanto alla propria memoria e, prima di agire, fare un accesso agli atti presso l’ente creditore o l’organo accertatore (in alcuni casi è a disposizione la consultazione on-line tramite SPID oppure, semplicemente, inserendo i propri dati e quelli del verbale). In tal modo, sarà possibile accertare eventuali irregolarità della procedura di invio al destinatario del verbale indicato nella cartella.
È consigliabile rivolgersi ad un esperto della materia, in grado di chiarire se, nonostante il mancato arrivo a destinazione della multa, l'organo accertatore, abbia comunque compiuto tutte le incombenze richieste dalla legge; in tale eventualità, l'invio della cartella esattoriale sarebbe legittimo, pertanto non resterebbe che pagare.
La procedura di notificazione, infatti, soggiace a regole che il cittadino può non conoscere e il verbale di violazione potrebbe risultare correttamente notificato anche se il trasgressore non ne sia mai venuto a conoscenza.
Infatti, nel caso in cui il destinatario non sia reperito nel proprio domicilio, né vi siano trovate persone idonee a ricevere il plico, il procedimento notificatorio deve rispettare le regole fissate dalla Legge n. 890/1982, se effettuato a mezzo posta, o dall'art. 140 c.p.c., se effettuato dal messo notificatore.
In questo ultimo caso, riveste particolare importanza l'ultimo adempimento previsto dalla suddetta norma, come sottolineato in numerose occasioni dalla Corte di Cassazione, secondo la quale, ai fini della prova del procedimento notificatorio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata con la quale si comunica l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale; avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario (Cass. n. 20896/2022).
Anche in caso di notifica tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo, per sua temporanea assenza, oppure per assenza o inidoneità di altre persone abilitate a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. SS.UU. n. 10012/2021).
All'esito delle verifiche effettuate, se il verbale risulterà non notificato, la cartella di pagamento appena ricevuta sarà illegittima, pertanto si potrà agire in giudizio per chiederne l’annullamento, con definitiva cancellazione dal ruolo delle somme pretese.
Per quanto riguarda la forma dell’opposizione, la Corte di Cassazione ha precisato che, qualora si deduca che la cartella sia il primo atto con il quale si è venuti a conoscenza della sanzione irrogata, a causa della nullità o dell'omissione della notifica del relativo verbale, l’opposizione alla cartella va proposta ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 150/2011, che disciplina le controversie in materia di verbale di accertamento di violazione del codice della strada.
Il termine per la proponibilità del ricorso, a pena di inammissibilità, è quello di trenta giorni decorrente dalla data di notificazione della cartella di pagamento (Cass. SS.UU. n. 22080/2017).
Il ricorso andrà indirizzato al Giudice di Pace competente per territorio, ossia quello del luogo in cui sarebbe avvenuta la presunta infrazione.
Entro i 30 giorni suddetti, il fascicolo, contenente il ricorso e la cartella impugnata, andrà depositato presso la cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace, o spedito con plico raccomandato.
16/10/2021