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Multa semaforo rosso con telecamera: accertamento, sanzioni, casi di nullità

20/09/2020 15:03

A. Sciubba

SANZIONI AMM.VE,

Multa semaforo rosso con telecamera: accertamento, sanzioni, casi di nullità

Come difendersi in caso di multa per passaggio col rosso? I principali motivi di opposizione sono la mancata indicazione del tipo di dispositivo ...

Rilevamento delle infrazioni e sanzioni previste

In prossimità di molti incroci regolati da semaforo sono installate, da diversi decenni, apparecchiature elettroniche che consentono di sanzionare i veicoli che non si fermano quando scatta il rosso.

Prima e dopo la linea di arresto dell'incrocio, sono presenti due sensori inseriti nell'asfalto che attivano le riprese fotografiche al passaggio del veicolo.

La prima immagine, nella quale deve essere evidente che la luce rossa del semaforo sia accesa, ritrae il mezzo mentre oltrepassa la linea di stop; la seconda immagine, invece, documenta che il trasgressore abbia raggiunto il centro dell’incrocio.

Il verbale di violazione deve essere avvalorato dalla presenza di entrambe le foto, una soltanto non è sufficiente.

Il progresso tecnologico ha consentito di installare in molte città italiane apparecchiature sofisticate che riprendono e documentano l’intera sequenza del passaggio del veicolo all'intersezione, scattando circa 60 fotografie al secondo. Il sistema informatico, poi, seleziona automaticamente le foto più dettagliate e pertinenti e le invia al comando della Polizia Municipale che, dopo aver controllato l'avvenuta violazione, redige il verbale e lo notifica al trasgressore.

La sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma da € 162 a € 646 e la decurtazione di 6 punti patente.

Il soggetto che, nei due anni successivi, si renderà responsabile di una seconda infrazione dello stesso tipo, subirà la sospensione della patente da uno a tre mesi.

 

Come difendersi in caso di multa per passaggio col rosso rilevato da telecamera

Le norme del Codice della Strada vanno rispettate ma, prima di pagare, è legittimo verificare la possibilità di opporsi alla multa, valutando la presenza di eventuali irregolarità nel procedimento sanzionatorio.

Dunque, sarà il caso di controllare che il verbale, come ogni altro accertamento di violazione alle norme del Codice della strada, indichi il giorno, l’ora e la località in cui è stata commessa la violazione, le generalità del trasgressore, il tipo di veicolo e la targa, la norma violata e le ragioni per cui la Polizia non ha potuto contestare immediatamente l’infrazione al trasgressore.

Nel caso specifico di verbale per passaggio col rosso rilevato da telecamera, i principali motivi di opposizione sono la mancata indicazione del tipo di dispositivo utilizzato (modello e numero di matricola) e l’assenza di omologazione dello stesso che, come tutti gli apparecchi elettronici di rilevamento automatico delle violazioni, deve essere testato e approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Corte di Cassazione ha più volte precisato che, invece, non è motivo d’invalidità del verbale la mancata verifica periodica dell’apparecchiatura. Nessuna normativa, infatti, stabilisce che debbano essere documentati regolari e costanti controlli dell’efficienza del dispositivo impiegato.

Ai fini di un’eventuale opposizione alla multa, poi, è bene visionare attentamente le foto per escludere la presenza di imprecisioni. Come anticipato sopra, le immagini devono mostrare senza ombra di dubbio che il veicolo sanzionato abbia oltrepassato l’incrocio con la lanterna rossa accesa.

Le foto devono riportare l’orario esatto in cui le stesse sono state scattate, per consentire di verificarne la sequenza temporale ed escludere che si sia attivato soltanto il sensore posto oltre l’incrocio.

Ai fini della regolarità della multa, anche la segnaletica orizzontale gioca un ruolo importante. È necessario, infatti, che le strisce disegnate sull'asfalto in prossimità dell’incrocio siano ben chiare e non traggano in inganno gli automobilisti.

Sono noti casi in cui sull'asfalto era presente una doppia segnaletica orizzontale: una linea di arresto più marcata e un’altra, più vicina al semaforo, ancora visibile seppur sbiadita. Tale doppia segnalazione, in sede di accertamento giurisdizionale, è stata ritenuta capace di confondere gli utenti della strada e, pertanto, idonea a giustificare l’annullamento dei verbali.

La necessità di collocare ad un determinato semaforo un’apparecchiatura elettronica utilizzabile in assenza di agenti accertatori, deve essere valutata dall'ente titolare della strada e, solo dopo la sua approvazione, potrà essere installata.

Sarà ritenuta nulla, quindi, la multa elevata basandosi su rilevazioni effettuate da un dispositivo elettronico installato senza la delibera autorizzativa della Giunta Municipale.

Utile, ai fini di eventuali ricorsi, il parere espresso dall'Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui la delibera dell’ente deve essere motivata e fondata su un’analisi ponderata delle esigenze della circolazione, nonché della sicurezza del traffico e degli utenti.

Il giudice, chiamato a decidere sulla legittimità della multa, dovrà valutare se l’installazione del dispositivo abbia rispettato i criteri stabiliti dal Ministero dell’Interno sulla valutazione preventiva di pericolosità, finalizzata alla riduzione del numero di incidenti.

Pertanto, la delibera dell’ente titolare della strada, eventualmente viziata da eccesso di potere, potrebbe condurre all'annullamento del verbale impugnato.

Si ricordano, infine, i termini per proporre opposizione: 30 giorni dalla notifica del verbale per il ricorso al Giudice di Pace; 60 giorni per quello al Prefetto.

 

20 settembre 2020

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