Quando lo stabile dove ha sede l’abitazione, l’ufficio, o l’azienda del destinatario è dotato di servizio di portierato, il plico chiuso contenente la cartella di pagamento può essere consegnato al portiere. Il messo notificatore però, non ha la facoltà di consegnare la busta direttamente al custode, senza prima verificare se sia presente il destinatario della cartella. Affinché la notifica sia regolare, infatti, l’agente notificatore, nella relazione di notifica, deve attestare chiaramente l’assenza del destinatario e documentare di aver compiuto, invano, le ricerche dei soggetti che la legge antepone al portiere, tra quelli abilitati alla ricezione dell’atto. L’elenco dei soggetti qualificati è tassativo: innanzitutto una persona di famiglia, poi un addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda e, come ultima ipotesi, il portiere dello stabile o, in assenza di servizio di portierato, un vicino di casa che accetti di ricevere il plico [1].
Principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, confermato in una recente pronuncia [2], è quello di ritenere nulla la notificazione nelle mani del portiere, quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l’attestazione del mancato rinvenimento delle persone che la legge gli preferisce, ai fini della ricezione del plico.
La notifica della cartella di pagamento può realizzarsi, oltre che attraverso l’intermediazione di soggetti abilitati (ufficiali della riscossione, messi comunali, agenti della Polizia municipale, messi notificatori), anche a mezzo posta. Tale modalità semplificata è eseguita direttamente dall'agente della riscossione, mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento.
Vista la peculiarità di questo metodo di notifica, dove manca la garanzia dell’intervento di un agente abilitato, la sottoscrizione dell’avviso di ricevimento da parte del destinatario, o di altro soggetto autorizzato a ricevere l'atto in sua assenza, costituisce requisito essenziale del procedimento notificatorio.
Non sono previste tutele, qualora la busta consegnata al portiere non giungesse nelle mani del destinatario. Ai fini di una valida notificazione, il buon senso vorrebbe che, dato il rimarchevole contenuto del plico, il destinatario fosse informato, mediante l’invio di una seconda raccomandata, dell'avvenuta consegna della cartella nelle mani del portiere. Tale onere, previsto normativamente dall'art. 139 c.p.c., ("l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata"), non trova applicazione in tema di notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale.
La Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente precisato che, laddove la notifica sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602/1973, articolo 26, mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982.
La Corte ha puntualizzato che, in caso di consegna al portiere del plico contenente la cartella, l’invio della raccomandata informativa di cui all'articolo 139 c.p.c., comma 4, non attiene al perfezionamento dell’operazione di notificazione, pertanto la sua omissione si risolve in una mera irregolarità di carattere estrinseco, non integrante alcuna delle ipotesi di nullità.
La notifica, pertanto, si considera eseguita nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal portiere, senza necessità di invio della seconda raccomandata.
L’unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è quello di conservare per cinque anni l’avviso di ricevimento, insieme con la matrice o la copia della cartella, per esibirli in caso di richiesta dall'amministrazione o del contribuente.
Ipotesi peculiare, è quella in cui, all'interno di un condominio, un soggetto ricopra mansioni diverse da quelle di custode e che, all'occorrenza, ritiri la posta senza avere alcuna delega in tal senso. Nel caso in cui il plico contenente la cartella di pagamento venga consegnato al soggetto qualificatosi portiere, la Corte di Cassazione ha precisato che, “la mancanza della qualità di portiere addetto allo stabile dove è l’abitazione del destinatario, attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale è stata consegnata la copia dell’atto notificato, può essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova” [3].
Infatti, la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso unicamente per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall'agente notificatore e la constatazione dei fatti avvenuti in sua presenza. Al contrario, non sono assistite da pubblica fede le altre attestazioni (come, appunto, la dichiarazione del consegnatario di essere portiere dello stabile) che, non essendo frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, sono soltanto informazioni da lui assunte, o indicazioni fornitegli da altri. Le suddette attestazioni, quindi, sono assistite soltanto da una presunzione di veridicità, che può essere superata con qualsiasi prova contraria.
Ne deriva il principio di diritto secondo cui colui che, pur non essendolo, si qualifica come “portiere” e ritira un atto notificato dal pubblico ufficiale, rende nulla la notifica, nel caso in cui il destinatario dell’atto ne contesti la validità, provando l’insussistenza dell’incarico.
[1] Art. 139 c.p.c.
[2] Cass. n. 13855/2019.
[3] Cass. n. 1197/2017.
10 aprile 2020