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Risarcimento danni per caduta sul marciapiede

17/12/2020 15:09

A. Sciubba

CIVILE,

Risarcimento danni per caduta sul marciapiede

Se si è certi di aver adottato le cautele necessarie in relazione alle condizioni di luogo, tempo e visibilità, è giusto pretendere il risarcimento dei danni

Cosa fare in caso di caduta

Quando ci si infortuna a seguito di una caduta sul marciapiede, se si è certi di aver adottato le cautele necessarie in relazione alle condizioni di luogo, tempo e visibilità, è giusto pretendere il risarcimento dei danni subiti.

In effetti, spesso le lesioni conseguono ad uno stato di incuria della strada, che costringe i cittadini a transitare su marciapiedi dissestati che presentano buche, pavimentazione sollevata dalle radici degli alberi, tombini sporgenti.

Non è raro, poi, che l’illuminazione sia insufficiente e che a terra siano presenti detriti, foglie secche o ristagni di acqua che aggravano la situazione, rendendo i marciapiedi ancora più insidiosi.

Quindi, in caso di caduta, sarà utile scattare fotografie che documentino lo stato dei luoghi e conservare i dati delle persone presenti, le cui testimonianze potrebbero essere determinanti ai fini dell’accertamento della responsabilità.

L’incidente andrà immediatamente denunciato al Comando della Polizia Locale che, dopo aver inviato sul posto una pattuglia per verificare lo stato dei luoghi e la presenza delle insidie segnalate, redigerà apposito verbale.

Infine, tramite un difensore di fiducia, sarà necessario diffidare il Comune al risarcimento dei danni riportati in seguito alla caduta; il legale dell’infortunato, al quale andrà di volta in volta consegnata tutta la documentazione medica relativa alle lesioni subite, comprensiva delle spese sostenute per le cure, avvierà le trattative che potrebbero risolvere la questione in tempi abbastanza rapidi.

In caso di mancato accordo, sarà necessario rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere il ristoro dei danni subiti.

Potranno essere inclusi nella richiesta di risarcimento anche gli eventuali danni materiali, si pensi ad una borsa irrimediabilmente rovinata, oppure ad occhiali o telefono cellulare frantumati.


Casistica: obblighi della Pubblica Amministrazione e condotta del danneggiato

Va detto che, anche in presenza dei tanti pericoli che minacciano quotidianamente l’incolumità dei cittadini, non deve darsi per scontato l'ottenimento del risarcimento dei danni subiti.

Infatti, l’ente pubblico proprietario della strada ha l’obbligo di manutenzione della stessa ma, secondo l’art. 2051 del codice civile, si risponde del danno procurato dalle cose che si hanno in custodia - nel nostro caso il marciapiede - a meno che non si riesca a provare l’esistenza del caso fortuito, ossia un elemento esterno, imprevedibile e autonomo rispetto alla cosa, a cui il danno possa essere imputato in via esclusiva.

Esempio classico è quello del pedone che viene colpito da un albero abbattuto da un fulmine: è palese che, di fronte ad un evento naturale, la responsabilità di quanto accaduto non possa essere attribuita al proprietario della strada.

La prevalente giurisprudenza ritiene che anche la condotta colposa del danneggiato, al pari del caso fortuito, possa sottrarre il custode dagli obblighi risarcitori. Secondo la Cassazione però, pur in presenza di disattenzione della vittima, affinché possa essere superata la presunzione di colpa a carico del custode della strada, quest’ultimo è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni (Cass. n. 13222/2016).

Insomma, ciascun caso va valutato autonomamente, tenendo conto che "l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito risponde per difetto di manutenzione dei danni subiti dagli utenti, salvo che venga accertata la concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere, con l'ordinaria diligenza, la situazione di pericolo" (Cass. n. 22419/2017).

Ad esempio, è stato negato il risarcimento al pedone che, in pieno giorno, aveva percorso un marciapiede reso scivoloso da un manto di foglie che lo ricopriva, giacché, adottando la normale diligenza, avrebbe dovuto astenersi dal transitare per quel tratto di strada.

In una recente sentenza la Cassazione, ribadendo i concetti sopra espressi, ha stabilito che, per l’integrazione del caso fortuito, la condotta colposa della vittima deve presentare caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la strada in custodia e il danno.

Secondo la Corte, il concorso colposo del danneggiato deve essere valutato ai fini della negazione del risarcimento o di una sua riduzione (Cass. n. 26524/2020).

Tra i motivi idonei a sollevare la Pubblica Amministrazione dagli obblighi risarcitori vi è il caso in cui il dissesto del marciapiede sia ben noto al danneggiato, ad esempio perché situato a pochi metri dalla propria abitazione, o perché quel tratto di strada viene percorso quotidianamente nel tragitto casa-lavoro.

In ipotesi del genere, difficilmente il giudice chiamato a decidere sul risarcimento del danno da caduta attribuirà la responsabilità all’ente custode della strada, a meno che il dissesto della pavimentazione sia recente e costituisca un’insidia anche per l’utente abituale, perché a lui ancora sconosciuto.

A proposito del danno verificatosi in prossimità della propria abitazione, è degna di nota la recente decisione della Corte di Appello di Napoli (sentenza n. 1114/2021) secondo cui la griglia che raccoglie l’acqua piovana è idonea a determinare una situazione di pericolo a carico degli utenti della strada, sebbene abitanti in zona. Nel caso esaminato, la griglia si era improvvisamente rotta al passaggio della vittima che, quindi, non avrebbe potuto avvertire in alcun modo l’esigenza di non camminarci sopra, stante la sua apparente integrità.

 

Lo stato di degrado e l’evidenza del pericolo

È notorio il diffuso stato di incuria dei marciapiedi delle nostre città, soprattutto quelle di maggiore estensione, la cui gestione e manutenzione è particolarmente laboriosa.

Non tutti i marciapiedi sono danneggiati allo stesso modo e, nei casi peggiori, ci troviamo di fronte a pavimentazione distrutta e buche grandi come crateri! Questi dissesti, proprio a causa della loro evidenza, sono facilmente evitabili con l’ordinaria diligenza e il pedone che transita in quel luogo, sia intenzionalmente, accettando il rischio che ne deriva, sia involontariamente perché, per distrazione, non si accorge del pericolo, è responsabile di non aver adottato le cautele che le condizioni del luogo esigono.

In definitiva, più il deterioramento della pavimentazione è grande, minore sarà la possibilità di ottenere il ristoro per i danni subiti in caso di caduta e tale assunto rischia di diventare una esimente per i Comuni inadempienti.

Per scongiurare una simile eventualità, la Corte di Cassazione, affrontando il tema del degrado delle strade italiane, ha evidenziato che lo stato di abbandono delle stesse non può configurare, a priori, un esonero di responsabilità per la Pubblica Amministrazione, che non deve ritenersi dispensata dagli obblighi di custodia.

I giudici di legittimità hanno precisato che non è pensabile che uno stato di generale evidente dissesto della strada non debba essere in alcun modo segnalato, né che tale dissesto possa essere ritenuto una condizione di generale normalità; pur essendo sotto gli occhi di tutti lo stato di crescente abbandono e degrado delle strade e dei marciapiedi, è evidente che l'incuria del custode non può essere utilizzata dal medesimo, attraverso il richiamo all'obbligo di particolare attenzione che grava sul danneggiato, come una specie di garanzia di irresponsabilità(Cass. n. 20194/2018).

Resta il fatto che i pericoli più insidiosi sono quelli ai quali non ci si può sottrarre, anche prestando adeguata attenzione, perché scarsamente visibili (si pensi alla presenza di detriti o a fessurazioni nella pavimentazione).

In questi casi, dunque, sarà più probabile che un giudice accolga la domanda di risarcimento, riconoscendo la responsabilità dell’ente custode della strada per non aver rimosso, riparato, o segnalato il pericolo.

 

17 dicembre 2020 

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