È noto che nel corso dei lavori di manutenzione di un edificio, eseguiti avvalendosi di impalcature installate a contatto con la facciata, aumenta il rischio di intrusioni sgradite all'interno delle abitazioni. L’impresa appaltatrice, quindi, deve adottare idonee misure preventive, come l’illuminazione notturna dei ponteggi e il servizio di sorveglianza; il condominio, a sua volta, deve adoperarsi per scongiurare il verificarsi di eventi dannosi.
Per tale tipologia di furto, dunque, oltre alla responsabilità penale del ladro, si configurano ipotesi di responsabilità civile a carico dell’impresa edile e del condominio committente. Per quanto riguarda l’impresa, la responsabilità viene sempre ricondotta nell'alveo del principio del neminem laedere ex art. 2043 c.c., mentre per il condominio si tratta più frequentemente di una responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., ma non si escludono casi di responsabilità derivante da fatto illecito.
In verità, per un lungo periodo la Corte di Cassazione ha negato la responsabilità del condominio, ravvisando solo quella dell’impresa appaltatrice per non aver dotato le impalcature degli opportuni sistemi di sicurezza. Si escludeva, infatti, che la stipula di un contratto di appalto determinasse il trasferimento dell’obbligo di custodia delle impalcature in capo all'appaltante; si osservava, inoltre, che il danno subito non derivava dal ponteggio, ma dall'utilizzo improprio dello stesso. Successivamente, i giudici di legittimità, mutando orientamento, hanno affermato la concorrente responsabilità del condominio committente, con la conseguente condanna solidale al risarcimento del danno; tale principio si è ormai consolidato nella giurisprudenza di merito e di legittimità degli ultimi decenni.
Di notevole importanza è l’ordinanza n. 15176/2017, con la quale la Cassazione ha precisato che i profili di responsabilità devono essere accertati in relazione al caso concreto. Secondo la Corte, in linea di principio, deve escludersi che possa automaticamente sussistere a carico del condominio committente, ai sensi dell'articolo 2051 c.c., una responsabilità oggettiva o presunta, "da custodia" della struttura, della quale quest'ultimo ha semplicemente consentito l'installazione, laddove si riconosca a carico dello stesso appaltatore (proprietario e/o quanto meno diretto installatore e utilizzatore della predetta struttura) esclusivamente una responsabilità ordinaria per colpa, ai sensi dell'articolo 2043 c.c..
Gli ermellini, nella stessa pronuncia, hanno precisato in quali casi possa ravvisarsi, nei confronti del condominio, una responsabilità secondo i principi generali (quindi ai sensi dell’art. 2043 c.c.): ciò avviene quando l’evento dannoso sia concretamente riferibile ad esso per culpa in eligendo (cioè per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea), oppure quando l’appaltatore si sia limitato a seguire le direttive del committente, essendo stato privato, in base agli accordi contrattuali, della libertà di decisione e di determinazione in relazione ai lavori da eseguire.
Recentemente la Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema con l’ordinanza n. 26691 del 22 ottobre 2018. Nel caso portato alla sua attenzione, la Corte ha ravvisato la responsabilità del condominio ex art. 2051 cod. civ., per l'omessa vigilanza e custodia cui è obbligato quale soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura, nonché la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2043 cod. civ., per omessa ordinaria diligenza nell'adozione delle cautele atte ad impedire l'uso anomalo dei ponteggi.
Secondo l’insegnamento della Suprema Corte, dunque, i profili di responsabilità devono essere accertati di volta in volta, con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo, agli accordi contrattuali intervenuti tra impresa e condominio e all'adeguatezza delle misure adottate al fine di impedire l’uso anomalo dei ponteggi.
Regime probatorio
Il danneggiato dovrà fornire la prova dell’avvenuto furto e dell’entità del pregiudizio economico subito. Dovrà, inoltre, provare il nesso causale tra l’evento delittuoso e le impalcature, ossia del loro utilizzo, da parte del ladro, al fine di agevolare l’accesso all'appartamento. Andrà provata anche la mancata adozione, da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, degli accorgimenti idonei ad evitare l'utilizzo fraudolento dei ponteggi. Sull'impresa convenuta in giudizio dal condomino derubato graverà l’onere probatorio inverso, cioè dimostrare la propria diligenza e la conseguente adozione delle cautele necessarie ad impedire il verificarsi di un evento prevedibile. Infine, ai fini della sussistenza della responsabilità da cose in custodia ex articolo 2051 c.c., sono necessari due presupposti: una relazione diretta tra la cosa e l'evento dannoso (danno cagionato “dalla cosa” e non “con la cosa”) e un effettivo potere fisico del custode sulla cosa, comportante l'obbligo di vigilare sulla stessa e di mantenerne il controllo, in modo da impedire che essa produca danni a terzi. Il condominio chiamato a rispondere di tale fattispecie di danno, per andare esente da responsabilità, dovrà provare che l’evento si è verificato per caso fortuito.
11 novembre 2018